Art. 13.
(Demanio).

      1. Costituiscono il demanio regionale:

          a) il lido del mare, la spiaggia e le lagune;

          b) le rade e i porti;

          c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legge.

 

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      2. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla regione:

          a) le strade;

          b) gli aerodromi;

          c) gli acquedotti;

          d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

          e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

          f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

      3. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità dei beni indicati ai commi 1 e 2 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
      4. Sono trasferiti alla regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio della regione.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con i decreti legislativi di attuazione dello stesso, possono essere individuati i beni che restano nel demanio dello Stato in quanto strettamente connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale.
      6. La regione, con propria legge, fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, ai fini della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.